1. Ogni persona, capace di intendere e di volere, ha il diritto di essere informata su tutti gli aspetti della propria condizione sanitaria e sui dati dell'evoluzione della patologia da cui è affetto. In particolare, il medico deve, in modo completo e comprensibile, informare il paziente sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla natura dell'intervento medico e chirurgico, sulla sua portata ed estensione, sui rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche, sui risultati conseguibili, sulle possibili conseguenze negative, sulla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e sui rischi di questi ultimi.
2. È fatto salvo il diritto della persona interessata di rifiutare, esplicitamente ed in qualsiasi momento, del tutto o in parte, le informazioni effettuate ai sensi del comma 1. In tale caso le medesime informazioni devono essere comunicate, nell'ordine, al fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6 o, laddove nominati, all'amministratore di sostegno o al tutore e, in loro mancanza, ai prossimi congiunti. Del rifiuto dell'interessato deve essere fatta menzione nella cartella clinica.
3. Il medico può agire solo dopo che il consenso è stato prestato, in modo libero, consapevole ed esplicito, dal paziente, salvo che quest'ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 2.
4. Il consenso deve essere richiesto espressamente, per ogni atto medico, prima dell'inizio del trattamento terapeutico. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche parzialmente, dai soggetti legittimati ai sensi della presente legge.
5. Il rifiuto di sottoporsi a determinati trattamenti sanitari, da parte del paziente o delle persone indicate all'articolo 2, deve essere rispettato dai sanitari, anche qualora
1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi in uno stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, o si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 2, si ha riguardo alla volontà espressa nel testamento biologico, ai sensi dell'articolo 5, e in subordine a quella manifestata, nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, nell'ordine, dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6 o, laddove nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore e, in loro mancanza, dai prossimi congiunti e conviventi.
2. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 1, provvede il comitato etico della struttura sanitaria, istituito ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.
1. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo ovvero quando il suo consenso o dissenso non può essere ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata.
1. Il consenso al trattamento sanitario del minore di anni quattordici è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto
1. Per testamento biologico si intende l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa.
2. Ogni persona capace ha la facoltà di redigere un testamento biologico, che è valido nel caso in cui sopravvenga una perdita della capacità naturale valutata
1. Nel testamento biologico è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni previste dalla presente legge.
2. Il fiduciario, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, diviene titolare in vece del paziente dei diritti e delle facoltà di cui alla presente legge.
3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera del testamento biologico. In mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace.
4. La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante del paziente incapace.
5. L'attività di controllo del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario è sollecitata anche attraverso istanza dei prossimi congiunti e dei conviventi del paziente incapace.
6. Qualora una persona non abbia nominato un fiduciario, diventano titolari dei diritti e delle facoltà di cui alla presente legge i prossimi congiunti e i conviventi del paziente incapace.
7. Il contenuto del testamento biologico non è considerato, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
1. La certificazione dell'incapacità, prevista dal secondo periodo, del comma 3, dell'articolo 5, deve essere notificata immediatamente al fiduciario, ai prossimi congiunti e ai conviventi del paziente, che possono richiederne l'annullamento con ricorso al giudice tutelare.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 4 dell'articolo 5.
1. I testamenti biologici, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento, sia cartaceo sia elettronico, ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.